Nel 1976 la Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 3, ha previsto una profonda riorganizzazione dei Consorzi di bonifica presenti su tutto il territorio Veneto, superando storiche frammentazioni di competenze, con l’obiettivo di realizzare una effettiva ed omogenea attività di vigilanza e manutenzione del territorio.
Successivamente con la Legge n. 183 del 18 maggio 1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” (integrata con la Legge 253/90, con il Decreto Legge 398/93 convertito con la Legge 493/93, con la Legge 61/94, con la Legge 584/94) si volle assicurare il perseguimento dei principi fondamentali di difesa del suolo, di risanamento delle acque, della fruizione e della gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, e della tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, attraverso azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione della svolte dalla pubblica amministrazione.
Con la Legge Regionale n. 12 nel 2009 la Regione Veneto attribuisce ai Consorzi di bonifica un ruolo primario nella compartecipazione con la Regione all’esercizio delle funzioni in materia di Difesa del Suolo.
Pertanto i Consorzi di bonifica sono stati collocati nel nuovo sistema operativo della difesa del suolo con compiti specifici e ben definiti.
L’attività primaria dei Consorzi di bonifica è quella di provvedere all’esecuzione delle opere di bonifica idraulica, alla manutenzione ed esercizio dei corsi d’acqua, nonché all’esecuzione di interventi di sistemazione idraulica (bonifica integrale).
Ovviamente l’attività del Consorzio di bonifica rimane legato al concetto di “bonifica integrale” introdotto con il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale” (è una legge fondamentale che ancora oggi, dopo 80 anni, conferma la sua validità). Il concetto di “bonifica integrale”, ha esteso e completato quello preesistente e più restrittivo di “bonifica idraulica”. L’innovazione consisteva, allora, nel considerare integrate tra loro le opere fondiarie, di qualunque natura tecnica (idrauliche, stradali, edilizie, agricole, forestali), necessarie per adattare terra ed acqua ad una produzione più intensiva. Fino al 1933 la normativa trattava la bonifica esclusivamente dal punto di vista sanitario (eliminazione della malaria) e dal punto di vista idraulico (eliminazione delle paludi).
La Legge del 1933 è stata pertanto una legge profondamente innovativa perché ha esteso il concetto di bonifica ad un concetto più generale di sistemazione e valorizzazione del territorio: innovazione per certi versi analoga a quella introdotta ben 56 anni dopo dalla Legge 183/89 sulla difesa del suolo e sottolineata con la Legge regionale n. 12/2009.
Nel corso di questi 80 anni l’attività dei Consorzi di bonifica si è trasformata rettificando gli obiettivi da perseguire in un ottica più moderna e più legata alle reali necessità del territorio. A dimostrazione di ciò il 9 gennaio 1996 fu approvato un documento della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati che, a seguito di una approfondita indagine sulle attività dei Consorzi di bonifica, metteva in evidenza come fosse limitata e distorta una visione che considerasse l’opera di bonifica conclusa con il prosciugamento delle paludi ed ha riconosciuto che i Consorzi di bonifica rappresentano nell’attuale realtà una istituzione necessaria, in quanto operano realmente sul territorio per assicurare la difesa del suolo, la raccolta e l’utilizzazione delle acque a prevalente uso agricolo e la connessa salvaguardia dell’ambiente.
Ad oggi l’attività del consorzio è costituita da tutti quegli interventi finalizzati non solo all’approvvigionamento, all’utilizzazione ed alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo, alla difesa ed alla conservazione del suolo, ma anche alla tutela dello spazio rurale e dell’ecosistema agricolo-irriguo ed alla connessa salvaguardia dell’ambiente.
Il Consorzio di bonifica rappresenta pertanto una istituzione a reale presidio del territorio e a tutela delle risorse naturali Suolo ed Acqua, sempre in ricorrente emergenza tra alluvioni e siccità, di cui non solo l’agricoltura subisce le più gravi conseguenze, ma tutta l’intera collettività, in conseguenza di una forte urbanizzazione sviluppatasi negli anni addietro senza un preciso rispetto del “sistema ambiente”.
Con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” anche l’attività del Consorzio di bonifica ha dovuto adeguare le proprie attività e le competenze del proprio personale per perseguire le finalità che il Decreto stesso fissa. Il Decreto n. 152/2006 “ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (art. 2 comma 1).
Per il raggiungimento dell’obiettivo sopra enunciato, il Decreto disciplina le materie seguenti:
le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (parte seconda);
la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche (parte terza);
la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati (parte quarta);
la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera (parte quinta);
la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (parte sesta).
Per le attività ed i settori di interesse dei Consorzi di bonifica, i riferimenti normativi principali sono pertanto contenuti nella Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” (dall’art. 53 all’art. 175).
A seguito dell’alluvione del 1 novembre 2010 che ha interessato tutto il territorio veneto risulta quanto mai attuale la necessità di operare in termini di difesa del suolo e riduzione del rischio idraulico.
La sicurezza e salvaguardia del territorio – quindi - dipendono in gran parte dall’attività di vigilanza e manutenzione dei corsi d’acqua che viene svolta dal Genio Civile sulle aste principali e dai Consorzi di bonifica sulla rete secondaria. Dette azioni si esplicano attraverso interventi volti a realizzare e mantenere in efficienza un assetto territoriale idraulicamente sicuro, valorizzando l’agricoltura e tutelando la conservazione delle risorse naturali.
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