PARERI IDRAULICI
Pareri idraulici
La competenza sull’emissione dei Pareri idraulici è in capo alla Sezione Piani, Ambiente e Servizi Tecnici Territoriali del Consorzio Alta Pianura Veneta.
Pareri di compatibilità idraulica
La valutazione di compatibilità idraulica (o studio di compatibilità idraulica) è un elaborato redatto da un tecnico abilitato che ha lo scopo di valutare l’impatto della nuova previsione urbanistica sull’esistente assetto idraulico ed idrogeologico e le idonee misure di mitigazione da adottare con funzioni compensative al fine del mantenimento dell’invarianza idraulica.
A livello nazionale la norma che disciplina l’ambito idraulico sia dal punto di vista qualitativo che della gestione delle risorse idriche è il T.U. sull’ambiente (D.L. n° 152/2006). In particolare la parte III reca il titolo: “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. A sua volta questa parte è suddivisa in due sezioni:
- I: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, dove è trattato (tra gli altri) il tema della compatibilità idraulica;
- II: Tutela delle acque dall’inquinamento, dove è trattato il tema della qualità delle acque.
Gli enti locali quali: Comuni, Provincie, Consorzi di bonifica o irrigazione e gli altri enti pubblici con sede nel distretto idrografico hanno il compito di partecipare alle funzioni regionali in materia di uso del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni.
La Regione Veneto, con Delibera della Giunta n 2948/2009 ha emanato l’Allegato A e ss.mm.ii che fornisce “Modalità operative e indicazioni tecniche” delle Valutazioni di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. Note le modalità operative, poi, sono gli enti locali di competenza a esprimere parere sulla relazione di compatibilità idraulica redatta dal tecnico: tali enti (Comuni, Consorzi di bonifica o Genio Civile) possono adottare regolamenti interni o linee guida più restrittive della normativa regionale.
Quando è necessario redigere la Compatibilità idraulica?
Nel succitato allegato A si possono distinguere due macro casi:
- Superficie < 1.000 mq (Trascurabile impermeabilizzazione potenziale): la norma consente di produrre una asseverazione nella quale viene dichiarata l’ininfluenza degli effetti ai fini idraulici ed idrologici nel territorio interessato; tale asseverazione va inviata al Genio Civile competente per la presa d’atto
- Superficie > 1.000 mq è necessario produrre una valutazione di compatibilità idraulica il cui approfondimento tecnico è via via crescente con il susseguirsi delle fasi urbanistiche; nel caso di strumenti urbanistici di primo livello (PAT, PATI, PI, Varianti a PRG…), la domanda deve essere presentata sia al Genio Civile che al Consorzio di bonifica per l’emissione del parere di compatibilità idraulica; nel caso di Pianificazione di secondo livello (permessi di Costruire, S.C.I.A., Ci.La, PUA), sarà l’Ente gestore che riceve il maggior apporto di portate a dover emettere un parere idraulico sul progetto proposto.
Nota: si parla di trasformazione di uso del suolo e non di nuova superficie impermeabile o di superficie impermeabilizzata equivalente. Per approfondimenti vedere gli atti del Convegno del 22 maggio 2024: “I cambiamenti climatici: un approccio strategico all’adattamento mediante una pianificazione attenta”, consultabile cliccando qui.
Strumenti per la redazione dello Studio di compatibilità idraulica:
- curve di possibilità pluviometrica calcolate nello studio commissionato da ANBI Veneto consultabile cliccando qui.
Nulla osta per scarico Acque Reflue ai sensi dell'Art. 121 D.lgs. 152/2006
Il nulla osta idraulico emesso dal Consorzio, è parte integrante della documentazione di domanda di A.U.A in materia ambientale di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 59 del 2013.
La documentazione deve pertanto essere inviata prima della domanda di autorizzazione all’Ente di competenza in materia ambientale.
L’emissione del Nulla Osta è subordinata alle condizioni dettate dal Piano di Tutela Acque la cui Normativa è scaricabile consultando la sezione normativa, e lo studio deve contenere tutte le misure da adottare in termini di depurazione disciplinati dalla succitata normativa.
Lo studio idraulico contempla l’impatto in termini di portata che lo scarico ha nel corso d’acqua ricettore.
Gli studi da redigere e la documentazione da inviare sono elencati nel Modulo di domanda scaricabile dal sito del Consorzio consultando la sezione modulistica.
Miglioramento fondiario – agronomico ai sensi degli art. 21 e 25 della LEGGE REGIONALE n. 12 del 08 maggio 2009, e il D.G.R. n. 1300/2018 e/o Ricomposizione Ambientale ai sensi dell’Art. 9, capo II del Titolo II della Legge Regionale n. 13 del 16 marzo 2018
Il miglioramento fondiario-agronomico ai sensi degli articoli 21 e 25 della LEGGE REGIONALE n. 12 del 08 maggio 2009 e del D.G.R. n. 1300/2018 (e allegato A) riguarda interventi volti a migliorare la produttività e la sostenibilità dei terreni agricoli attraverso diverse pratiche e azioni specifiche.
Riferimenti Normativi:
- LEGGE REGIONALE n. 12 del 08 maggio 2009: Questa legge regionale stabilisce le norme per la gestione, la tutela e l’uso del territorio rurale e agrario.
- D.G.R. n. 1300/2018: Deliberazione della Giunta Regionale che aggiorna o specifica ulteriori dettagli operativi e procedurali riguardo alla legge regionale.
Esempi di Interventi di Miglioramento Fondiario-Agronomico:
- Sistemazione dei terreni: livellamento, drenaggio, costruzione di terrazzamenti.
- Miglioramento della fertilità del suolo: uso di fertilizzanti organici e minerali, pratiche di rotazione delle colture.
- Installazione di sistemi di irrigazione: microirrigazione, irrigazione a goccia.
- Protezione del suolo: coperture vegetali, pratiche di conservazione del suolo.
- Tecnologie avanzate: utilizzo di macchine agricole moderne, sistemi di monitoraggio e gestione delle colture.
Questi interventi sono mirati a rendere le attività agricole più sostenibili e produttive, migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse naturali e riducendo l’impatto ambientale.
Un parere idraulico per un miglioramento fondiario-agronomico ai sensi degli articoli 21 e 25 della LEGGE REGIONALE n. 12 del 08 maggio 2009, e del D.G.R. n. 1300/2018, è una valutazione tecnica che riguarda l’impatto delle opere e delle attività proposte sul regime idraulico del territorio. Questo parere viene rilasciato da autorità competenti in materia idraulica, come ad esempio i consorzi di bonifica o gli uffici tecnici regionali, ed è necessario per assicurare che gli interventi di miglioramento non causino problemi idraulici come inondazioni, erosioni o alterazioni negative del flusso delle acque.
Componenti di un Parere Idraulico:
- Valutazione dell’impatto idraulico: Analisi dell’impatto che le opere di miglioramento fondiario potrebbero avere sul regime delle acque superficiali e sotterranee.
- Compatibilità con la rete idraulica esistente: Verifica della compatibilità delle nuove opere con le infrastrutture idrauliche esistenti, come canali di scolo, argini e bacini di raccolta.
- Mitigazione dei rischi idraulici: Proposte di misure per mitigare eventuali rischi idraulici derivanti dagli interventi, come l’installazione di sistemi di drenaggio, la costruzione di argini, o la creazione di aree di laminazione per la gestione delle piene.
- Conformità alle normative: Controllo della conformità degli interventi con le normative vigenti in materia di gestione delle acque e tutela del territorio.
La Ricomposizione Ambientale ai sensi dell’Art. 9, capo II del Titolo II della Legge Regionale n. 13 del 16 marzo 2018, si riferisce a un insieme di interventi volti a ripristinare, migliorare e valorizzare l’ambiente naturale e il paesaggio, spesso dopo opere di trasformazione del territorio. Questi interventi possono riguardare aree degradate, compromesse o interessate da attività che hanno avuto un impatto negativo sull’ambiente, come l’estrazione di risorse naturali o la realizzazione di infrastrutture.
Il parere idraulico relativo alla Ricomposizione Ambientale ai sensi dell’Art. 9, capo II del Titolo II della Legge Regionale n. 13 del 16 marzo 2018, è una valutazione tecnica che verifica l’impatto degli interventi di ricomposizione ambientale sul regime idraulico del territorio interessato. Questo parere è necessario per assicurare che le opere di ripristino e valorizzazione ambientale non compromettano la sicurezza idraulica, non causino inondazioni, erosioni o altre problematiche idrauliche.
Componenti di un Parere Idraulico per la Ricomposizione Ambientale:
- Analisi dell’Impatto Idraulico:
- Valutazione delle modifiche al deflusso delle acque: Gli interventi di ricomposizione ambientale possono alterare il deflusso delle acque superficiali e sotterranee. Il parere idraulico analizza come queste modifiche influenzeranno l’idrologia locale.
- Prevenzione delle inondazioni: Verifica che le opere previste non aumentino il rischio di inondazioni, garantendo che il deflusso delle acque sia gestito in modo sicuro.
- Compatibilità con la Rete Idraulica Esistente:
- Integrazione con infrastrutture idrauliche: Esame della compatibilità degli interventi con le infrastrutture idrauliche esistenti, come canali, fognature, argini e bacini di raccolta.
- Manutenzione delle vie d’acqua: Assicurare che le vie d’acqua esistenti continuino a funzionare correttamente e che le nuove opere non impediscano la manutenzione delle stesse.
- Mitigazione dei Rischi Idraulici:
- Misure di mitigazione: Proposte di misure per mitigare eventuali rischi idraulici, come la realizzazione di sistemi di drenaggio, la costruzione di argini, o la creazione di aree di laminazione per la gestione delle piene.
- Progettazione sostenibile: Raccomandazioni su come progettare gli interventi di ricomposizione ambientale in modo sostenibile, minimizzando l’impatto idraulico negativo.
Gli studi da redigere e la documentazione da inviare sono elencati nel Modulo di domanda consultabile e scaricabile qui.