CONCESSIONI IDRAULICHE

Concessioni idrauliche

Il concetto di proprietà è definito dal Codice Civile, il quale agli articoli 822 e 823 determina, rispettivamente, cosa debba intendersi per demanio pubblico e quale condizione giuridica faccia riferimento allo stesso. In particolare i suddetti articoli stabiliscono che appartengono al demanio pubblico i fiumi, i torrenti e le altre acque pubbliche e che i beni del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Inoltre, vi è una norma di chiusura (art. 827) che definisce un concetto fondamentale del nostro ordinamento: “i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”. E’ sempre del nostro ordinamento il concetto per cui il proprietario può disporre dei propri beni (art. 832), in questo caso potendoli concedere a titolo oneroso.

Ben prima della Costituzione italiana (1947) venivano fatti pagare appositi canoni per l’uso delle risorse idriche; ad esempio il R.D.L. 456/1924 prevedeva canoni concessori per l’utilizzo, tra l’altro, di “acque e pertinenze di canali demaniali”.

Ancora prima, il R.D. 368/1904 (tuttora vigente) prevede che “opere nello spazio comprese fra le sponde fisse dei corsi d’acqua” siano soggette a concessione e al pagamento di un canone annuale. Anche il R.D. 523/1904 (tuttora vigente) prevede che “nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’autorità amministrativa”.

Anche con il sorgere della Repubblica Italiana, si è continuato a stabilire dei canoni per l’uso del demanio idrico, con periodici aggiornamenti (D. Lgs.C.P.S. 24/1947, L. 8/1949, L. 1501/1961, e tutte le successive modifiche e integrazioni) fino al trasferimento di competenza alle Regioni. Queste ultime, notoriamente costituite nel 1970, hanno poi usufruito di specifiche deleghe (anche in materia idrica) con D.P.R. 616/1977, fino a giungere al decreto “Bassanini”.

Il D. Lgs. 112/1998 e s.m.i. (“decreto Bassanini”) ha trasferito alle Regioni le competenze amministrative e di gestione del demanio idrico e dei beni afferenti al medesimo e prevede che “i proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione”. Tali norme sono state recepite dalla Regione Veneto con L.R. 11/2001.

La Regione Veneto, con D.G.R. 3260/2002, ha trasferito tali competenze ai Consorzi di bonifica per quanto riguarda la rete idrografica secondaria (canali, torrenti e corsi d’acqua di III categoria), mantenendo invece la competenza – ed introitando i relativi canoni – su quella principale (i grandi fiumi).

In attuazione della D.G.R. 3260/2002 è stata stipulata tra la Regione ed ogni singolo Consorzio di bonifica una apposita convenzione di delegazione amministrativa, in data 5 ottobre 2004, integrata con uno specifico protocollo di intesa. La convenzione prevede che i Consorzi sono stati incaricati di riscuotere i canoni dal 2004 in poi. Il termine di prescrizione è di cinque anni. La Regione inoltre mantiene (tuttora) la competenza a decidere, annualmente, l’entità dei canoni (Delibere di Giunta Regionale n° 1895 del 24 giugno 2003 e n° 1997 del 25 giugno 2004 e s.m.i.).

DOMANDE DI CONCESSIONE

Si indicano le seguenti spese d’istruttoria per il rilascio degli atti qui di seguito specificati (adottate con delibera C.D.A. n. 245 del 17 dicembre 2012)

€ 100,00 Concessioni/Autorizzazioni su scoli demaniali e privati

€ 150,00 Concessioni/Autorizzazioni su scoli demaniali e privati rilasciate in esito a Conferenza di Servizio

€ 150,00 Concessioni/Autorizzazioni su scoli demaniali e privati rilasciate in esito a parere di Compatibilità Idraulica

da versare su c/c postale n. 1009202589 intestato a Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con causale Oneri di Istruttoria Concessione/Autorizzazione

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