Il contributo di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun proprietario di immobili presenti nel territorio gestito dal Consorzio.
La Legge Regionale n. 12/2009, all'art. 36, nell'incaricare la Giunta Regionale alla definizione delle direttive per la redazione dei piani di classifica dei consorzi di bonifica del Veneto, ha espressamente richiamato che le direttive medesime devono attenersi ad una serie di criteri, dei quali il primo prevede che "i benefici della bonifica possono riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e devono contribuire a incrementare o conservarne il relativo valore". Sempre il medesimo articolo, al successivo comma 2, prevede esplicitamente che il contributo per i benefici di natura idraulica sia individuato sulla base di indici di natura tecnica ed economica e che, in particolare, "relativamente agli indici di natura economica, i medesimi devono, per tutti gli immobili, essere riferiti ai redditi catastali rivalutati".