Per l'adempimento dei propri fini istituzionali, volti soprattutto a contenere le alluvioni ed evitare gli allagamenti sul territorio, il Consorzio di bonifica ha il potere di imporre i contributi ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio. Pertanto oggetto del potere impositivo consortile sono tutti gli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, inclusi per questo nel perimetro di contribuenza – con la sola eccezione dei beni appartenenti al demanio acque, in quanto funzionali alle attività di bonifica e di difesa idraulica del territorio, dei fabbricati destinati all'esercizio pubblico di culti, ai sepolcri e alle tombe di famiglia. Vale la definizione codicistica dell'articolo 812 c.c., per cui sono beni immobili "il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo".
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